Nuovo APE 2020: novità e sanzioni

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 2020 viene modificato dal Decreto Legislativo del 10 Giugno 2020, ecco cosa cambia. 

Il nuovo APE 2020 viene modificato dalla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante \\\”Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell\\\’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull\\\’efficienza energetica”. 

Cosa cambia per la produzione e la conformità dell’Attestato di Prestazione Energetica con il recepimento della normativa europea rispetto al Decreto Legislativo del 2005? 

La nuova regolamentazione dell’’Ape, il documento che attesta le caratteristiche energetiche di edifici e unità immobiliari, aggiunge ora l\\\’obbligo di indicare anche il sopralluogo

L’Ape diventa quindi ancora di più un documento fondamentale per acquistare e vendere un immobile. Per questo motivo è sempre bene avere al proprio fianco un professionista preparato. Sia nel caso di acquisto che di vendita il ruolo di un agente immobiliare preparato è di fondamentale importanza. Arrivare al rogito con tutta la documentazione in ordine serve a non perdere tempo e in molti casi a non far fallire le trattative. 

La dimenticanza di un documento come l’Ape può far scattare anche una azione sanzionatoria, sia nel caso di una vendita che di un contratto di locazione.

QUALI SONO I CONTENUTI DEL NUOVO APE

  • La prestazione energetica globale dell\\\’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici.
  • La classe energetica determinata attraverso l\\\’indice di prestazione energetica globale dell\\\’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile.
  • La qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell\\\’edificio.
  • I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • L\\\’energia esportata;
  • Le raccomandazioni per il miglioramento dell\\\’efficienza energetica dell\\\’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
  • Le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  • La data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell\\\’immobile o un suo delegato.

QUALI SONO I CASI IN CUI E’ NECESSARIO L’APE

L\\\’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto, tranne quando si tratta di locazione di singole unità immobiliari. L’attestato è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Nuovi edifici per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione, e per tutti quegli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione oppure a ristrutturazione importante ma si rende necessario anche per l’ampliamento di edifici esistenti dove sia prevista la creazione di nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi.
  • Nel caso di compravendite e donazioni immobiliari.
  • L’Ape deve essere presente anche per quanto concerne gli annunci immobiliari di vendita.
  • Per quanto riguarda i contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita un\\\’apposita clausola con la quale l\\\’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell\\\’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

CHI DEVE PRODURRE L’APE

A produrre l’APE sarà nel caso di un immobile già esistente il proprietario di casa. Nel caso di un nuovo edificio è il costruttore ad essere tenuto alla produzione dell’Ape. Nel caso di vendita su progetto chi vende dovrà fornire evidenza della futura prestazione energetica dell\\\’edificio e dovrà produrre l\\\’attestato entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

LE SANZIONI

La nuova normativa sull’attestato di prestazione energetica prevede una sanzione amministrativa che può andare da 3.000 a 18.000 euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro, nel caso in cui il contratto di locazione non ecceda i 3 anni la sanzione si riduce al 50%. Il pagamento della sanzione non estingue in ogni caso l’obbligo per le parti di produrre l’attestato e presentarlo alla Regione o alla Provincia autonoma entro 45 giorni. 

CHI SONO I SANZIONATI

Ad essere sanzionato sarà il professionista che presenti una relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie. La sanzione amministrativa è stabilita in un importo non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L\\\’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Nel caso in cui Il direttore dei lavori ometta di presentare al comune l\\\’asseverazione di conformità delle opere e l\\\’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all\\\’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *