DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO

C’è tempo fino a settembre per presentare la dichiarazione dei redditi e richiedere la detrazione degli interessi passivi sul mutuo. 

Gli interessi passivi sul mutuo sono costituiti da quel compenso che il debitore versa al creditore per il prestito ottenuto insieme al rimborso del capitale. Il legislatore ha previsto che tali interessi possano essere portati in detrazione in una quota massima fissata al 19% e con un massimale di 4000€. Lo sconto fiscale viene restituito in busta paga. Ovviamente prima si presenterà la dichiarazione dei redditi e prima si riceverà il conguaglio.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo è già presente sul modello precompilato ma non è sempre facile comprendere quali siano i requisiti per beneficiarne.

CHI PUÒ DETRARRE GLI INTERESSI PASSIVI? 

La detrazione spetta a tutti gli intestatari del mutuo e tra questi viene ripartita. Per accedervi occorre essere intestatario del mutuo e proprietario dell’abitazione. 

La detrazione percentuale spetta a ciascun cointestatario del mutuo, senza tenere conto della quota di comproprietà. La detrazione non spetta a chi acquisisce un diritto reale di godimento dell’immobile ma non ne diviene proprietario. 

Per quanto riguarda i coniugi cointestatari, questi detraggono in parti uguali a meno che uno dei due non sia fiscalmente a carico dell’altro, che in questo caso detrae il 100% degli interessi.

REQUISITI DELL’IMMOBILE

I requisiti dell’immobile per essere ammesso al recupero degli interessi passivi sul mutuo prevedono che si tratti di abitazione principale, del contribuente o di un familiare. L’abitazione dovrà essere adibita a principale entro un anno dall’acquisto, mentre il cambiamento di questo status determinerà la non ammissibilità della richiesta della detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo. Ci sono però delle eccezioni

L’immobile non viene locato o dato in comodato ma il contribuente si trova in degenza permanente presso un istituto sanitario; per motivi di lavoro, come un trasferimento, ed anche nel caso l’immobile venga dato in locazione è possibile accedere al recupero degli interessi passivi sul mutuo; un altro caso che fa eccezione riguarda la perdita dell’agibilità per calamità naturale. 

GLI INTERESSI DETRAIBILI

Gli interessi detraibili sono riferiti esclusivamente al costo di acquisto dell’immobile dato dal: prezzo di acquisto, spese notarili e degli altri oneri accessori

Nel caso in cui si ottenga un mutuo più alto dato dalla somma di queste voci sarà necessario  riproporzionare la  parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

I casi particolari

nel caso di un mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, la detrazione degli interessi passivi dovrà essere calcolata solo per l’importo rimasto a carico del contribuente, salvo il caso di mutui erogati in conto capitale.

Prima di godere delle detrazioni l’immobile dovrà essere stato già dichiarato agibile ed idoneo ad abitazione principale, quindi le detrazioni non potranno essere richieste per gli immobili ancora allo “stato grezzo”, ovvero per tutti i casi in cui siano state completate le sole opere strutturali.

In caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite potrà godere della detrazione se contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che risulti formalizzato l’accollo del  mutuo.

Separazione tra coniugi, se la sentenza stabilisce in capo al solo coniuge assegnatario dell’immobile l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, questi può detrarre i relativi interessi anche se il  mutuo  è intestato all’altro coniuge, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Il requisito fondamentale è che l’accollo del mutuo risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, la documentazione bancaria riportante gli interessi deve essere intestata al solo contribuente che si accolla il mutuo.

Detrazione sul mutuo seconda casa

E’ possibile beneficiare della detrazione solo per i mutui contratti prima del 1993 (importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del finanziamento) e per quelli contratti fra il 1991 e il 1992, ma solo se l’immobile acquistato come seconda casa non è stato dato in affitto.

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